Siamo entusiasti di inaugurare la nuova rubrica “WeOrgYou“, dove risponderemo alle domande più frequenti dei nostri Clienti.

Per questa prima uscita, affrontiamo un tema che spesso genera dubbi e discussioni: “che differenza c’è fra informazione, formazione e addestramento?” Come noto, gli artt. 36, 37 e 73 del D.lgs. 81/08 sanciscono l’obbligo per il datore di lavoro di informare, formare e addestrare i lavoratori circa tutti i rischi presenti nell’ambiente di lavoro al fine di sensibilizzare e diffondere la cultura della sicurezza.

Grazie a queste attività il lavoratore potrà conoscere tutte le nozioni, procedure e istruzioni utili alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi nell’ambiente di lavoro. 

Ma cosa significa Formazione, Informazione & Addestramento? E soprattutto, come possiamo adempiere a questi obblighi? Rispondiamo chiarendo il significato e l’obiettivo di ciascuno di questi elementi fondamentali della sicurezza sul lavoro.

 

I. L’Informazione

L’informazione rappresenta il primo step del processo di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza da parte del datore di lavoro ai lavoratori in materia di rischi e prevenzione. Attraverso questa attività infatti i lavoratori imparano a riconoscere, e di conseguenza a controllare, i rischi presenti all’interno dell’Organizzazione.

La definizione di “Informazione” si può ricavare dall’art. 2 lett. bb) D.lgs. 81/08, ed è il “complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro “.

In particolare, secondo i commi 1 e 2 dell’art. 36, il datore di lavoro è obbligato a informare i lavoratori circa:

  • i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’Organizzazione in generale;
  • le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
  • i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 (primo soccorso) e 46 (prevenzione incendi);
  • i nominativi del Responsabile e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione nonché del Medico Competente;
  • i rischi specifici cui è esposto il lavoratore in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni dell’Organizzazione in materia;
  • i pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose, sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
  • le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il contenuto dell’informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove l’informazione riguardi lavoratori stranieri, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

L’attività di informazione solitamente (ma non solo) viene effettuata all’ingresso nell’Organizzazione di un nuovo lavoratore mediante la predisposizione di un documento, la c.d. Informativa, contenente le informazioni di cui sopra e:

  • l’organigramma della sicurezza;
  • la planimetria della sede di lavoro;
  • il piano di emergenza e numeri utili;
  • schede informative circa i rischi connessi alle mansioni svolte;
  • scheda di attestazione della consegna dei DPI;
  • scheda informativa per le lavoratrici madri.

L’attività di informazione deve essere verbalizzata all’interno di un apposito documento, ove si indicheranno: la data e il luogo dell’informazione; chi ha eseguito l’informazione; l’oggetto dell’informazione e il materiale fornito al lavoratore. Tale documento deve essere sottoscritto dal lavoratore.

 

II. La Formazione

La formazione è quel processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione dell’Organizzazione, conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda nonché all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

In forza di tale definizione, ai sensi dell’art. 37 comma 1 D.lgs. 81/08 il Datore di lavoro “assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

  1. concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei vari soggetti, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  2. rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’Organizzazione”.

L’attività formativa si suddivide in due macro categorie:

  • Formazione generale: è un corso sulla sicurezza della durata di 4 ore che affronta le tematiche più comuni sui rischi per i lavoratori relativi a tutti i settori e non è soggetta ad aggiornamento, qualora la frequenza sia comprovata da apposito attestato di partecipazione;
  • Formazione specifica: è un corso sulla sicurezza che mira a fornire ai lavoratori le conoscenze in merito ai rischi sulla sicurezza effettivamente presenti nell’Organizzazione. La durata del corso varia a seconda del tipo di rischio connesso all’attività lavorativa:
    • Rischio basso: 4 ore di formazione
    • Rischio medio: 8 ore di formazione
    • Rischio alto: 12 ore di formazione

    A prescindere dal livello di rischio, la formazione specifica è soggetta ad aggiornamento quinquennale per una durata di 6 ore.

     

    III. L’addestramento

    Ai sensi dell’art. 2 lett. cc) D.lgs. 81/08, l’addestramento è il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro“. Inoltre, al comma 1 dell’art 73 D.lgs. 81/08, si stabilisce che “Il Datore di Lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso […] ricevano […] un addestramento adeguato […]”

    L’addestramento è l’attività che più si concentra sul comportamento del lavoratore durante il lavoro, quando si trova di fronte ad attrezzature, macchine, impianti sostanze, DPI…. ed ha l’obiettivo di far “apprendere l’uso corretto”, quindi insegnare ad operare, ad utilizzare, a manovrare….

    L’addestramento tipicamente non è condotto da un docente esterno all’Organizzazione, ma da una persona esperta che opera con i lavoratori ed è in grado di fornire a questi ultimi le indicazioni per operare in modo corretto.

    L’addestramento, per rispettare i requisiti di efficacia e per rispondere all’obbligo, deve essere:

    • Pratico e operativo: deve svolgersi in affiancamento e utilizzando le macchine, le attrezzature, i DPI, ecc. oggetto di addestramento;
    • Specifico: ovvero in grado di mettere a fuoco un aspetto particolare della macchina, dell’attrezzatura, dei DPI ecc., in modo dettagliato. Non deve quindi essere generico;
    • Supportato dalla documentazione necessaria: deve fornire e illustrare agli addestranti gli strumenti informativi utili al raggiungimento dell’obiettivo (manuali d’uso e manutenzione, schede di sicurezza, documentazione a supporto dei DPI, ecc.);
    • Adeguato:
      • in termini di durata
      • all’oggetto dell’addestramento
      • in termini linguistici
      • rispetto al destinatario
    • Verificato: deve avere una fase di verifica di efficacia, in cui il docente (o tutor) verifica l’avvenuto apprendimento;
    • Documentato: è obbligatorio dare evidenza dell’attività di addestramento svolta mediante verbale.

     

    IV. Quando attuare l’informazione, la formazione e l’addestramento

    Alla luce delle definizioni e delle differenze illustrate, vediamo ora quando devono essere svolti i vari obblighi. L’informazione, la formazione e, se necessario, l’addestramento devono essere svolti:

    • alla costituzione del rapporto di lavoro;
    • al trasferimento o cambiamento di mansioni;
    • all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie;
    • periodicamente in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.

     

    In conclusione, informazione, formazione e addestramento sono tre pilastri della sicurezza sul lavoro ben distinti. Ogni fase ha le sue caratteristiche e un ruolo importante che contribuisce a creare un ambiente più sicuro e consapevole.

    Speriamo che questa rubrica vi sia gradita e che possa offrirvi chiarimenti utili e soluzioni pratiche per il vostro lavoro.

    Per qualsiasi dubbio o ulteriore approfondimento non esitare a contattarci.

    A presto,

    il team di Org Numeri.

     

Il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26/09/2024, è un provvedimento che recepisce la Direttiva (UE) 2022/431, con l’obiettivo di aggiornare e rafforzare la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione a agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione.

Le nuove norme aggiornano il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 81/08), introducendo importanti novità che riguardano la gestione delle sostanze tossiche negli ambienti di lavoro.

L’entrata in vigore del decreto è fissata per l’11 ottobre 2024.

 

OBIETTIVI

Il Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 135, rappresenta un significativo avanzamento nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori con lo scopo di rafforzare la tutela dei lavoratori esposti a sostanze pericolose.

In particolare, la normativa:

  • amplia la protezione ai lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione, non solo a quelle cancerogene e mutagene;
  • definisce valori limite di esposizione professionale e biologici per queste sostanze, sia con soglia che prive di soglia;
  • rafforza le misure di sicurezza, introducendo obblighi per i datori di lavoro su valutazione dei rischi, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti.

 

NOVITÀ E MODIFICHE AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO (D.LGS. 81/08)

Il d.lgs. 135/2024 fornisce la definizione di “sostanza tossica per la riproduzione”: sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Il decreto introduce quindi valori limite di esposizione professionale per tali sostanze e valori si differenziano tra:

  • sostanze “prive di soglia”, per le quali non è previsto un livello di esposizione sicuro;
  • sostanze “con valore soglia”, per le quali vengono definiti limiti di esposizione all’interno dei quali si ritiene che non vi siano rischi per la salute dei lavoratori.

Il D.lgs. 135/2024 introduce poi l’allegato XLIII-bis che riporta i valori limite biologici obbligatori, che misurano la concentrazione di agenti pericolosi nel corpo dei lavoratori. Nel caso specifico si tratta del piombo rilevabile tramite analisi del sangue dove il limite si abbassa nel caso di lavoratrici in età fertile.

Con riguardo agli obblighi per il datore di lavoro, il decreto introduce in relazione alle nuove categorie di agenti introdotte dal decreto:

  • l’obbligo di aggiornare la valutazione dei rischi legati all’esposizione a sostanze pericolose;
  • l’obbligo di formare e informare i lavoratori prima di adibirli all’attività sui rischi connessi all’uso di tali sostanze, con aggiornamenti almeno quinquennali, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi e in particolare quando i lavoratori sono o possono essere esposti a vari o nuovi agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione;
  • l’obbligo di sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria per monitorare l’impatto dell’esposizione sul loro stato di salute;
  • l’obbligo di conservare per almeno cinque anni il registro delle esposizioni e le cartelle sanitarie dei lavoratori, dalla cessazione di ogni attività che gli espone a tali sostanze, garantendo una tracciabilità dei rischi​.

Gazzetta Ufficiale

Contattaci per avere maggiori informazioni.

Grazie per la lettura,

il team di Org Numeri

 

Siamo entusiasti di condividere con voi alcune immagini del recente Torneo del Caimano, dove abbiamo avuto il piacere di essere sponsor e vivere una giornata emozionante che ci ha confermato ancora una volta l’importanza di sostenere iniziative che promuovono i valori dello sport.

Ma la nostra collaborazione con il Rugby Casale non finisce qui! 💼🏉

Grazie a questa partnership, siamo lieti di presentarvi il corso di formazione “La Sicurezza Scende in Campo” dove i partecipanti avranno l’opportunità di vivere la formazione in modo nuovo e stimolante.

 

 

L’intervento formativo, rivolto a RSPP, ASPP e preposti e valido ai fini dell’aggiornamento periodicoconsiste in un appuntamento fatto fuori e dentro al campo per comprendere le analogie che accomunano il rugby alla Sicurezza sul Lavoro e come i suoi valori e le sue regole possano arricchire questi profili professionali.

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Durante il corso, avrete l’opportunità di essere affiancati da allenatori, giocatori e membri del Rugby Casale, che vi mostreranno come preparazione, allenamento, gioco di squadra e determinazione siano essenziali per raggiungere la meta e per affrontare le sfide della Sicurezza in azienda.

 

Vi invitiamo a scoprire di più su questo corso e a contattarci per pianificare un incontro e disegnare insieme il percorso formativo perfetto per la vostra azienda.

Grazie per la lettura,
il team di Org Numeri

 

Lunedì 23 settembre è stata pubblicata la circolare n. 04/2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che fornisce importanti indicazioni in merito alla patente a crediti.
In particolare, il portale per la presentazione della domanda telematica sarà disponibile dal primo ottobre e nel frattempo è prevista l’invio di un’autodichiarazione (scaricala qui)  da spedire via PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

È importante sottolineare che il suddetto invio non sostituisce la presentazione della domanda tramite il portale ma costituisce solo una soluzione tampone valida fino al 31 ottobre. Entro tale data difatti l’impresa o il lavoratore autonomo dovranno aver presentato la domanda mediante il portale e pertanto, a partire dal 1° novembre p.v., non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

LA PATENTE A CREDITI

 

La patente a crediti è un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.
Sono obbligate all’adesione le imprese ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili, di cui all’art. 89 D.Lgs. 81/08, ad esclusione di chi effettua mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Sono quindi obbligati, a titolo di esempio, le imprese e i lavoratori autonomi dell’edilizia in senso generale, impiantisti elettrici e termoidraulici, serramentisti, giardinieri, ecc.
Non sono tenute al possesso della patente a crediti invece le imprese in possesso di attestazione SOA in classifica III (fino ad importi di euro 1.033.000) o superiori.

aRequisiti obbligatori al momento della presentazione della domanda e caratteristiche

Aziende con lavoratori e/o soci lavoratori:

  • Iscrizione alla Camera di Commercio.
  • Formazione obbligatoria in materia di sicurezza per datori di lavoro, dirigenti e lavoratori.
  • Regolarità contributiva (DURC).
  • Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
  • Certificazione di regolarità fiscale (DURF).
  • Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Lavoratori Autonomi (senza dipendenti o altri soci lavoratori):

  1. Iscrizione alla Camera di Commercio.
  2. Formazione obbligatoria in materia di sicurezza per abilitazione all’uso delle attrezzature utilizzate (attrezzature, ponteggi, carrelli elevatori, …)
  3. Regolarità contributiva (DURC).
  4. Certificazione di regolarità fiscale (DURF).

Qualora sia accertata in via definitiva la non veridicità di quanto dichiarato alla richiesta di rilascio, fermo restando le responsabilità anche penali per false dichiarazioni, la patente è revocata e si potrà ripresentare la domanda dopo 12 mesi.

La patente è rilasciata in formato digitale. Essa contiene i dati identificativi del titolare della patente, i dati anagrafici del richiedente, data di rilascio e numero patente, punteggio al momento del rilascio e punteggio aggiornato alla data di accesso al portale, eventuali sospensioni e/o decurtazione dei crediti.

b. Crediti e verifica degli stessi

Il sistema della patente prevede un punteggio iniziale di 30 crediti. Questo punteggio può essere incrementato fino a 100 crediti mediante comportamenti virtuosi, come:

  • Adozione di sistemi di gestione della sicurezza certificati.
  • Asseverazione del Modello di Organizzazione e Gestione della Sicurezza.
  • Formazione aggiuntiva per i lavoratori, soprattutto quelli stranieri.
  • Investimenti tecnologici per migliorare la sicurezza.

Possono accedere al portale e visualizzare i dati della patente: il titolare della patente o suoi delegati, la Pubbliche Amministrazioni, il Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza, interno o territoriale, gli Organismi Paritetici, il Responsabile dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

In particolare il CdS e il responsabile dei lavori hanno un ruolo cruciale nel verificare che le imprese operino in conformità alle norme di sicurezza. L’articolo 90 comma 9 stabilisce per queste due figure l’obbligo di verifica del possesso della patente a crediti accompagnato da un punteggio minimo di 15 crediti, requisito indispensabile per poter operare nei cantieri.

La mancata verifica è punita con una sanzione pecuniaria.

c. Decurtazione dei punti 

Nella decurtazione dei punti, il concetto di colpa grave gioca un ruolo fondamentale. In caso di infortuni mortali o che causano inabilità permanente, il comportamento del datore di lavoro, se riconosciuto come gravemente negligente o imprudente, porta alla sospensione cautelare della patente fino a 12 mesi. La colpa grave si verifica quando le imprese ignorano le normative di sicurezza, non adottano misure di prevenzione adeguate o trascurano la formazione dei dipendenti.

Oltre a quanto detto, altre violazioni portano alla decurtazione dei crediti, quali:

  • Omessa elaborazione del DVR: meno 5 crediti;
  • Omessa elaborazione piano di emergenza ed evacuazione: meno 3 crediti;
  • Omessa elaborazione del POS: meno 3 crediti;
  • Infortunio con inabilità superiore a 60 gg: meno 5 crediti;
  • Infortunio con parziale inabilità permanente: meno 8 crediti;
  • Infortunio con inabilità permanente: meno 15 crediti;
  • Infortunio mortale: meno 20 crediti;
  • Malattia professionale: meno 10 crediti

Il punteggio dei crediti inferiore a 15 non permette all’impresa di operare nei cantieri, salvo terminare i lavori già realizzati per più del 30%.

d. Recupero dei crediti

Il recupero dei crediti decurtati è possibile mediante:

  • Corsi di formazione specifici.
  • Adozione di misure correttive per migliorare la sicurezza.

e. Sanzioni

Le imprese che operano senza la patente a crediti o con un punteggio inferiore a 15 crediti sono soggette a sanzioni amministrative particolarmente severe. Le principali conseguenze includono:

  • Sanzione fino al 10% del valore complessivo dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, come stabilito dalla normativa. Questo implica che le imprese coinvolte in progetti di grande valore possono essere soggette a sanzioni particolarmente elevate.
  • Interruzione immediata delle attività nel caso in cui il punteggio della patente scenda sotto i 15 crediti. Le attività potranno essere riprese solo una volta che i crediti saranno reintegrati.

Per qualsiasi richiesta di informazioni o consulenza non esitate a contattarci.

Grazie per la lettura,

Org Numeri.

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Nelle scorse settimane abbiamo assistito all’intensificarsi del dibattito circa la corretta identificazione della periodicità di scadenza dell’aggiornamento del preposto; attenzione indubbiamente innalzatasi con l’avvicinarsi della data del 21/12/2023 che rappresenta un importante spartiacque, tanto più per alcune delle interpretazioni alle modifiche introdotte dalla Legge 215/2021,  e dell’assenza del nuovo Accordo Stato Regioni che nelle previsioni di quella stessa legge sarebbe dovuto uscire entro giugno del 2022 ma di cui attualmente circolano solo bozze non ufficiali.

Facciamo il punto…..

La Legge 215/2021 di conversione del D.L. 146/2021 entrata in vigore il 21/12/2021 ha apportato significative integrazioni ai compiti del preposto, puntualmente descritti all’ articolo 19 del D.Lgs n. 81/2008.

In particolare, il preposto, fermo restando quanto previsto in precedenza, oggi è tenuto a:

“a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti; […]

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate; […]”.

I due nuovi obblighi suindicati sono sanzionati, a titolo di contravvenzione, con l’arresto fino a due mesi o con ammenda da € 491,40 a €1.474,21.

In conformità alle novità sopra indicate, la L. 215/2021 ha anche introdotto il comma 7-ter all’art. 37 del D.Lgs. 81/08 (intitolato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”), in forza del quale “Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti […], le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi […]”.

I dubbi interpretativi

Da quando attuare dunque l’obbligo di aggiornamento biennale per il preposto?

In assenza del nuovo Accordo Stato-Regioni (che doveva essere pubblicato entro il 30 giugno 2022) al quale si rimandava la definizione della durata, contenuti minimi, modalità dell’aggiornamento e della verifica finale di apprendimento, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) nonché professionisti in materia giuridica, hanno elaborato diverse soluzioni interpretative che possiamo sintetizzare fra:

  • Coloro i quali ritengono NECESSARIO attendere il nuovo Accordo Stato-Regioni al fine di attuare l’aggiornamento biennale per il preposto: in questa linea di pensiero rientra la Circolare n. 1/2022 emanata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (scaricala qui), in cui si specifica che, i nuovi obblighi formativi del preposto, dovranno essere attuati secondo le modalità e i contenuti previsti dall’Accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Di conseguenza, in assenza di autorevoli indicazioni in merito e in attesa della nuova Intesa, rimangono in vigore le diposizioni previste dal vigente Accodo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011, che, in riferimento ai preposti, prevede un aggiornamento quinquennale con durata minima di sei ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
  • Coloro i quali ritengono NON sia NECESSARIO attendere il nuovo Accordo Stato-Regioni al fine di attuare l’aggiornamento biennale per il preposto. Per cui per rispondere alla domanda “da quando attuare l’obbligo di formazione biennale?” è sufficiente fare riferimento al contenuto letterale del comma 7-ter art. 37 D.Lgs 81/08, il quale non fa alcun accenno al nuovo Accordo Stato-Regioni. Gli stessi sostenitori di questa corrente di pensiero individuano il 12.2023 quale data di attuazione del nuovo obbligo di aggiornamento biennale per il preposto, diversamente, in riferimento ai contenuti dell’aggiornamento, si dovrà fare fede a quanto indicato nel vigente Accordo Stato-Regioni. Di seguito si riporta una tabella esplicativa delle soluzioni proposte da questa seconda linea di pensiero:
  SITUAZIONE SOLUZIONE
1 Formazione iniziale/aggiornamento preposti effettuato prima del 21.12.2021 Il successivo aggiornamento doveva essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento e comunque entro il 21.12.2023, cioè entro i 2 anni dall’entrata in vigore della L. 215/2021

(es. data effettuazione ultimo corso di formazione 15.09.2019 – aggiornamento da effettuarsi entro il 21.12.2023)

2 Formazione iniziale/aggiornamento preposti effettuato dopo il 21.12.2021 Si dovrà procedere all’aggiornamento con cadenza biennale (es.  data effettuazione ultimo corso di formazione 10.01.2022 – termine entro cui effettuare l’aggiornamento 10.01.2024)

La soluzione adottata da ORG Numeri

La linea interpretativa sostenuta da Org Numeri è la seconda, in forza della quale l’obbligo formativo biennale dovrà essere adempiuto a far data dal 21.12.2023. Questa posizione abbraccia l’intento del legislatore, il quale, non solo con il suo intervento ha ridotto la periodicità dell’aggiornamento, ma ha esteso i confini di tale onere prevedendo esplicitamente che l’aggiornamento debba essere effettuato comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

La formazione diventa pertanto lo strumento attraverso il quale accrescere la consapevolezza del preposto rafforzandone e sostenendone il ruolo di garanzia all’interno dell’organizzazione in cui opera. Ruolo che non si limita più alla mera vigilanza circa l’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza, ma ricomprende anche il potere di intervento, modifica ed iniziativa nel caso in cui si rilevino condotte non conformi.

Come strutturare il nuovo aggiornamento biennale del preposto?

La risposta va ricercata all’interno del vigente Accordo Stato-Regioni il quale prevede che la durata dell’aggiornamento del preposto sia pari a sei ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le sei ore di aggiornamento biennale dovranno svolgersi in presenza, tuttavia si precisa che la formazione in videoconferenza sincrona debba ritenersi a tutti gli effetti formazione in presenza.

Si ricorda inoltre che, in forza dell’Allegato A dell’Intesa Stato-Regioni del 2011 (clicca qui per scaricare il documento), l’applicazione dei contenuti del presente Accordo nei riguardi dei […] preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell’articolo 37 comma 7, del D.Lgs. 81/08 (Ndr. formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti). Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a […] preposti una formazione “adeguata e specifica” […].

Il datore di lavoro potrà quindi decidere, previa consultazione con il proprio RSPP, se attuare quanto indicato nel vigente Accordo, oppure se adottare modalità di aggiornamento alternative che garantiscano, in ogni caso, una formazione specifica e adeguata ai rischi connessi all’attività svolta dal preposto. Ciò nonostante un modulo formativo aggiuntivo di una o due ore, possibilmente in presenza, è altamente consigliato.

In conformità a tale soluzione e in attesa del nuovo Accordo Stato-Regioni, Org Numeri si impegnerà per l’anno 2024 a calendarizzare nella propria offerta formativa interaziendale i corsi di aggiornamento preposto, in presenza o in videoconferenza sincrona, della durata di sei ore e resterà a disposizione per strutturare eventuali percorsi dedicati alla singola azienda che desideri coinvolgere i propri preposti in interventi mirati e altamente personalizzati sulla base delle specificità della propria realtà e degli obiettivi di prevenzione che si intendano raggiungere.

Chiamaci per saperne di più!

Il Team di Org Numeri.

ADR: le novità sull’esenzione dall’obbligo di nomina del Consulente ADR.

Il 20 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 220 del 20-9-2023) il Decreto Ministeriale del 7 agosto 2023 che ufficializza le condizioni alle quali le imprese possono avvalersi dell’esenzione dalla nomina di un Consulente per la Sicurezza per il Trasporto delle Merci Pericolose su strada.

In accordo alla sottosezione 1.8.3.2 ADR, saranno esentate dall’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza del trasporto le imprese che svolgono “attività” di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento e scarico di merci pericolose su strada.

Di seguito un elenco delle esenzioni previste:

1. Attività connesse ai trasporti descritti da 1.1.3.1 a 1.1.3.5 e da 1.1.3.7. a 1.1.3.10 ADR (es: trasporti effettuati da privati, trasporti per attività di controllo, riparazione e manutenzione ecc…) senza alcun limite di quantità e frequenza.

2.Attività connesse ai trasporti di merci pericolose:

  • Esentate per Disposizioni Speciali del Capitolo 3.3
  • Confezionate in Quantità Limitata (Cap 3.4)
  • Confezionate in Quantità Esenti (Cap 3.5)

3. Attività connesse ai trasporti di merci pericolose confezionate in colli, in esenzione secondo 1.1.3.6. ADR un limite massimo di 24 operazioni per anno solare e 3 operazioni per mese.

4. Attività connesse a trasporti occasionali in ambito nazionale in cisterna o alla rinfusa (NO COLLI) di merci pericolose di PG III o di Categoria di Trasporto 3 e 4 con un limite massimo di 12 operazioni per anno solare con 2 operazioni per mese per un totale complessivo massimo di merci pericolose trasportate, per anno solare, non superiore a 50 tonnellate.

 

Ogni impresa dovrà predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di 5 (cinque) anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta. NB: Non applicabili alla Classe 7 (Radioattivi)

Infine, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci. Rientrano in tale contesto le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.

 

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il DM 4 luglio 2000, n. 90/T.

Non esitare a contattarci per qualsiasi dubbio.

Il team di Org Numeri

Decreto 7 agosto 2023

Con l’arrivo dell’estate e delle temperature più calde, desideriamo fornirvi alcune importanti indicazioni per gestire il caldo sul posto di lavoro.

Il benessere dei dipendenti è fondamentale e pertanto è determinate creare un ambiente di lavoro confortevole e sicuro per tutti anche in questo periodo dell’anno.

Vi condividiamo nello specifico il documento predisposto dal Progetto di Ricerca Worklimate che consente di disporre di una guida pratica e di facile consultazione (Worklimate esteso) per la gestione del rischio di esposizione al caldo nei luoghi di lavoro allo scopo di mitigare gli effetti sulla salute e svolgere un’attività di prevenzione dei rischi.

Riportiamo l’opuscolo breve (“Estate Sicura – Caldo e Lavoro) che può essere distribuito ai lavoratori insieme al decalogo alimentazione; nonché le linee guida sull’idratazione che potrebbe essere interessante affiggere in prossimità dei servizi igienici.

Segnaliamo anche un sistema di previsione meteo per località specificatamente focalizzato al rischio colpo di calore in relazione al lavoro https://worklimate.it/profilo/ordinanza-caldo-lavoro.

 

Speriamo che queste indicazioni siano utili per gestire il caldo al lavoro e restiamo a disposizione per ulteriori informazioni o domande. Vi auguriamo un’estate piacevole e sicura.

Il team di Org Numeri

Gentilissimi,
in vista della prima scadenza del 15 luglio 2023 e di quella successiva del 17 dicembre 2023 per il recepimento degli obblighi normativi introdotti dal D. Lgs. 24/2023 in materia di Whistleblowing, vi scriviamo per condividervi un documento redatto dal nostro partner, 231Studio, ove troverete una panoramica sulle novità introdotte da suddetto decreto: Whistleblowing – 231Studio

Per aiutarvi a capire se anche la Vs realtà è tra i soggetti destinatari della nuova normativa e nel caso entro quando dovrete procedere con i relativi adempimenti potete trovare, sul sito di 231Studio, un questionario online al seguente link.

Cogliamo l’occasione per segnalarvi il webinar gratuito organizzato per 13 luglio 2023 alle ore 11:30: “Il Whistleblowing dopo il D. Lgs. 24/2023. Cosa cambia e come affrontare i nuovi obblighi in vigore dal 15 luglio”. Potete trovare ulteriori dettagli e modalità di iscrizione cliccando qui. 

Per qualsiasi chiarimento, non esitate a contattarci. Il nostro team è sempre a vostra completa disposizione.

 

Al via il Piano Mirato di Prevenzione 2023-2025

Ecco le Check-list di autovalutazione per le aziende dei settori metalmeccanico, legno e logistica.

La Regione Veneto ha avviato il Piano Mirato di Prevenzione (PMP), uno strumento di controllo e programmazione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che in questa fase vede coinvolti tre settori strategici:

  • il settore metalmeccanico;
  • il settore del legno;
  • il settore della logistica.

Il Piano prevede l’effettuazione, da parte delle ULSS provinciali (Settore Prevenzione), di azioni di assistenza e vigilanza da effettuarsi nel territorio di propria competenza e definite in maniera autonoma in base alla capacità organizzativa di ciascuna.

Nei giorni scorsi si sono svolti gli incontri zonali di presentazione del Piano promossi dall’ULSS2 Marca Trevigiana, la quale sta ultimando l’individuazione delle aziende appartenenti ai settori sopramenzionati  e che saranno oggetto di monitoraggio e successivi interventi di vigilanza condotti da parte dello SPISAL.

I Dipartimenti di Prevenzione di Padova e Venezia stanno già provvedendo a contattare (comunicazione scritta via pec) le aziende selezionate, invitandole ad appositi incontri illustrativi in cui spiegare l’iniziativa e fornire indicazioni operative per le successive fasi, fra cui la verifica in campo che riguarderà principalmente:

  • la sicurezza delle macchine e della viabilità in azienda per il comparto metalmeccanico;
  • la sicurezza delle macchine e del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni per il comparto legno;
  • la sicurezza della viabilità in azienda per il comparto logistica.

Di seguito mettiamo a disposizione le checklist che la Regione Veneto ha predisposto per le aziende dei tre settori per favorire una prima autovalutazione per controllare la propria conformità:

Noi di Org Numeri rimaniamo a completa disposizione ma soprattutto ti attendiamo all’evento del prossimo 30 giugno dove parleremo in chiave pratica del Piano Mirano di Prevenzione e dove ci sarà occasione per confrontarsi sugli impatti dell’evoluzione normativa dell’ultimo biennio. Nei prossimi giorni seguirà l’invito con ulteriori informazioni e modalità di registrazione.

Una buona giornata,
il team di Org Numeri

Il RENTRI entra in vigore dal 15 giugno 2023!

In vigore dal 15 giugno 2023 il tanto atteso decreto RENTRI, il DM 4 aprile 2023, n. 59, recante la “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“.

Il provvedimento entra in vigore dal 15 giugno 2023, ma prevede un periodo transitorio: i soggetti obbligati potranno infatti aderire al Registro in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi, a seconda delle dimensioni delle aziende per i produttori e delle attività svolte.

Anche le tariffe di iscrizione variano a seconda della dimensione delle imprese: dai cento euro ai quindici per il contributo del primo anno, mentre per i successivi si va dai sessanta ai dieci.

Nel decreto interministeriale sono introdotti nuovi modelli di formulario di identificazione del rifiuto e dei registri di carico e scarico, che saranno vigenti a partire dal 15 dicembre 2024.

 

Soggetti obbligati

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati:

  1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti (operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento);
  2. i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 9;
  3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualita’ di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  4. i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  5. i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del dlgs 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi (soggetti obbligati alla presentazione del Mud).

Tempistiche di iscrizione

Dalla data di entrata in vigore del regolamento, l’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:

  • dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con piu’ di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;
  • dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con piu’ di dieci dipendenti;
  • dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.

Abrogazioni

Il DM abroga il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 sul formulario e il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148 sul registro di carico e scarico.

Org Numeri ha in programma un webinar gratuito venerdì 16 giugno alle ore 09.30 dove vedremo più nello specifico le novità introdotte (come iscriversi, come utilizzare il nuovo sistema, ecc.) 

CLICCA QUI PER PARTECIPARE.