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ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI: COS’È IMPORTANTE SAPERE?

Da molto tempo si assiste ad un crescente interesse e richiesta di informazioni circa la sostenibilità ambientale, con uno sguardo particolarmente attento quando si parla di tipologie riutilizzo/riciclaggio di materiali utilizzati ad esempio nel packaging.

Proprio a tal riguardo, l’1 gennaio 2022 entrerà in vigore l’obbligo di etichettatura degli imballaggi.

Tale obbligo, era formalmente in vigore dal 26 settembre 2020 per poi essere successivamente sospeso dal “Decreto Milleproroghe”, entrato in vigore il 31 dicembre 2020.

Vediamo insieme di cosa si tratta.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (che recepisce, tra l’altro, la Direttiva UE 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio) ha apportato una serie di modifiche al comma 5 dell’art. 219 del D. Lgs. 152/2006 relativamente ai “criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”.

In particolare, la norma impone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

A ciò viene aggiunto l’obbligo, per i produttori, di indicare – ai fini dell’identificazione e della classificazione dell’imballaggio – la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della Decisione 97/129/CE.

Quindi, questi aggiornamenti normativi hanno introdotto, due importanti novità:

  • l’etichettatura ambientale degli imballaggi diventa obbligatoria e dovrà essere attuata sulla base di quanto disposto dalle norme UNI;
  • l’obbligo per i produttori, definiti dall’art. 218, lettera r del D. Lgs. n. 152/2006 come “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiale di imballaggio”), di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.

CONAI ha predisposto delle Linee Guida al fine di fornire una corretta interpretazione dei nuovi obblighi normativi. Nonostante questo documento non abbia valore normativo rappresenta comunque un valido supporto per gli operatori del settore.

 

CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI?

Il comma 5 dell’art. 219 individua i produttori degli imballaggi come soggetti obbligati ad assicurare che l’informazione circa la composizione dell’imballaggio sia veicolata lungo tutta la filiera: sono loro infatti i soggetti che conoscono esattamente la composizione dell’imballaggio.

Tuttavia, le sanzioni riguardano chiunque immetta sul mercato imballaggi privi di etichettatura.

Pertanto, si ritiene che i soggetti obbligati ad assicurare la corretta etichettatura ambientale siano:

  • i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
  • i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

Quindi, anche i soggetti che imballano la propria merce devono assicurarsi che gli imballaggi utilizzati siano correttamente etichettati!

 

QUALI SONO LE INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE RIPORTATE SULL’IMBALLAGGIO?

L’imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione, la natura del/i materiale/i utilizzato/i.

Gli imballaggi devono essere muniti dell’opportuna marcatura (apposta sull’imballaggio stesso o sull’etichetta), la quale deve essere chiaramente visibile e di facile lettura, e permanere anche all’apertura dell’imballaggio stesso. Per tale marcatura bisogna far riferimento alla Decisione 97/129/CE.

 

SANZIONI

L’articolo 261, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 dispone che: “La violazione dei divieti di cui all’articolo 226, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5”.

 

In allegato:

  • Decisione 97/129/CE;
  • Linee Guida CONAI.

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

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