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Il Documento regolamenta l’organizzazione delle attività da parte della azienda o dell’Associazione di categoria di riferimento che intende aderire all’iniziativa delle vaccinazioni in azienda in particolare con riferimento a:

  • Requisiti dell’azienda
  • Equipaggiamento minimo per la vaccinazione in azienda
  • Formazione e informazione del personale coinvolto
  • Organizzazione della seduta vaccinale
  • Gestione del consenso
  • Registrazione della vaccinazione
  • Osservazione post vaccinazione
  • Programmazione della seconda dose
  • Monitoraggio e controllo
  • Oneri.

OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

Il Documento fornisce indicazioni per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro, in coerenza con il “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2” e le “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” di cui al decreto del Ministero della Salute del 12 marzo 2021.

La vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 effettuata nell’ambiente di lavoro rappresenta un’opportunità aggiuntiva rispetto alle modalità ordinarie dell’offerta vaccinale che sono e saranno sempre garantite, qualora il lavoratore non intenda aderire alla vaccinazione in azienda.

 

I PUNTI VACCINALI TERRITORIALI

Il Documento conferma che le aziende, singolarmente o in gruppi organizzati, per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento, possono attivare punti vaccinali territoriali anti-SARS-CoV-2/ COVID-19 destinati alla vaccinazione delle lavoratrici e dei lavoratori, anche con il coinvolgimento dei medici competenti.

Si ricorda che:

  • la fornitura dei vaccini è a carico della Struttura di supporto al Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 per il tramite dei Servizi Sanitari Regionali competenti;
  • la realizzazione dei punti vaccinali territoriali nei luoghi di lavoro e relativi oneri è a carico delle aziende promotrici dei punti vaccinali stessi e dovrà garantire tutti i requisiti di efficacia, efficienza e sicurezza previsti per tutti i cittadini in ogni contesto della campagna vaccinale.

 

I PRESUPPOSTI PER L’ORGANIZZAZIONE DEL PUNTO VACCINALE

Si precisano quindi i presupposti imprescindibili per la realizzazione dei punti vaccinali:

  1. disponibilità di vaccini;
  2. disponibilità dell’azienda;
  3. presenza/disponibilità del medico competente o di personale sanitario come di seguito specificato;
  4. sussistenza delle condizioni di sicurezza per la somministrazione di vaccini;
  5. adesione volontaria ed informata da parte delle lavoratrici e dei lavoratori;
  6. tutela della privacy e la prevenzione di ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori.

 

ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI PER I PUNTI VACCINALI

Gli spazi destinati all’attività di vaccinazione in azienda, anche appositamente allestiti presso punti vaccinali territoriali approntati dalle Associazioni di categoria di riferimento, potranno essere utilizzati per la vaccinazione di lavoratrici e lavoratori appartenenti anche ad altre aziende (es. coloro che prestano stabilmente servizio per l’azienda utilizzatrice; lavoratrici e lavoratori di altre aziende del medesimo territorio, etc.).

Nel Documento INAIL si specifica che il Piano vaccinale nazionale, declinato in fasce di popolazione prioritarie per patologie o per età, prevede che la vaccinazione in azienda possa procedere indipendentemente dall’età dei lavoratori, a patto che vi sia disponibilità di vaccini.

 

CHI PUÒ SVOLGERE L’ATTIVITÀ VACCINALE NEI PUNTI VACCINALI?

L’attività vaccinale potrà essere condotta anche con personale sanitario adeguatamente formato afferente ad altre strutture sanitarie o liberi professionisti, individuato dal Datore di Lavoro anche in coordinamento con le Associazioni di categoria di riferimento.

 

In allegato al Documento troviamo

  • Allegato 1 – il Modulo per il Consenso alla vaccinazione anti-Covid
  • Allegato 2 – ELENCO QUESITI PER MODULO STANDARD DI TRIAGE PREVACCINALE
  • Allegato 3 – ELENCO QUESITI PER MODULO STANDARD DI ANAMNESI COVID-19 – CORRELATA.

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo Staff Org Numeri

 

 

Il 23 marzo 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge n 41 del 22 marzo 2021 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19), cosiddetto “Decreto sostegni”.

Il provvedimento, oltre a misure di sostegno economico, prevede anche importanti disposizioni inerenti alla TARI e al termine entro cui dovrà essere effettuata la scelta delle utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di avvalersi del servizio pubblico o del ricorso al mercato.

Infatti, si ricorda che il D. Lgs. 116/2020 entrato in vigore il 26 settembre 2020, all’art. 3 comma 12 prevede che: “10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.”

 

L’art. 30, comma 5, del DLSostegni” definisce quanto segue:

“5. Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.

 

Quindi, le utenze non domestiche dovranno comunicare al Comune o al Gestore del servizio pubblico di raccolta, la propria scelta entro il 31 Maggio di ogni anno!

 

Il Decreto Legge n 41 del 22 marzo 2021 cosiddetto “Decreto sostegni”, è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-22&atto.codiceRedazionale=21G00049&elenco30giorni=false

 

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Lo Staff Org Numeri 

 

Ecocerved ha realizzato il servizio Vi.Vi.Fir (vidimazione virtuale del formulario) che permette a imprese ed enti di produrre e vidimare autonomamente il formulario di identificazione del rifiuto, avvalendosi di un servizio reso disponibile on line dalle Camere di Commercio, previa registrazione e senza alcun costo.

Accesso al servizio

L’accesso al servizio è effettuato da un utente (persona fisica) che si autentica mediante identità digitale (CNS, SPID, CIE) e indica l’impresa o l’ente per conto della quale intende operare.

Nel caso di impresa il sistema Vi.Vi.Fir verifica mediante interoperabilità con il Registro delle Imprese, che la persona abbia titolo a rappresentare l’impresa; nel caso di ente viene inviata una richiesta di conferma della delega all’indirizzo istituzionale presente in Indice PA.

Il rappresentante dell’impresa o dell’ente, una volta inseriti i dati anagrafici può:

  1. Operare in prima persona;
  2. Delegare uno o più persone, che accederanno anch’esse tramite autenticazione forte, ad effettuare le successive operazioni e potranno a loro volta delegare altre persone);
  3. Richiedere le credenziali tecniche per l’accesso applicativo, associate all’impresa / ente, che dovrà fornire al software gestionale che utilizzerà per consentire l’autenticazione applicativa.

Vi.Vi.Fir al momento della registrazione genera, su richiesta degli utenti, uno o più “fascicoli virtuali”, identificati da un codice univoco, ai quali sono poi associati i numeri identificativi univoci da riportare sui formulari.

Vidimazione

L’utente potrà richiedere la produzione del numero univoco da riportare sul proprio formulario di identificazione del rifiuto, in sostituzione della vidimazione digitale, in due modalità:

  • On line accedendo al portale web Vi.Vi.Fir; il sistema dopo avere generato il numero univoco del formulario consente all’utente di produrre un modello prefincato, in formato conforme al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e contraddistinto dalla presenza di un QR Code. L’utente può stampare il formulario e compilarlo manualmente oppure stampare sul formulario i dati contenuti nel gestionale;
  • Applicativamente attraverso il proprio sistema informatico. Interfacciandosi ai servizi applicativi, il sistema informativo gestionale si autenticarsi con le credenziali tecniche e richiede l’emissione dell’identificativo univoco da riprodurre, attraverso il proprio gestionale, sul formulario.

I FIR in formato PDF prodotti attraverso il portale web contengono l’identificativo univoco in chiaro e riportano nel QR code tutte le informazioni estese che sono contenute nell’identificativo stesso.

Riferimenti di legge

Di seguito si riporta quanto stabilito dall’articolo 193 del D.lgs. 152/2006 che disciplina i formulari di identificazione del rifiuto, nella nuova formulazione introdotta dal D.lgs. 116/2020:

“Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto può essere prodotto in format esemplare da stamparsi e compilarsi in duplice copia conforme al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco ottenuto tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio

La medesima applicazione rende disponibile a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l’apposizione del codice univoco su ciascun formulario.
Una copia rimane presso il produttore e l’altra copia accompagna il rifiuto fino a destinazione.
Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti.
Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti.
Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

 

Per maggiori info, visita il sito e guarda il video illustrativo:

https://vivifir.ecocamere.it/

https://www.youtube.com/watch?v=TNpAkX-UnVM